Dal 1° gennaio 2026, bar, ristoranti, pubblici esercizi e attività commerciali che vendono o somministrano bevande alcoliche non sono più tenuti a richiedere la licenza fiscale UTIF all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Una semplificazione concreta, attesa da anni dal settore, introdotta dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023.
Cos'era la licenza UTIF
La licenza UTIF (Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione) era un'autorizzazione fiscale obbligatoria per chiunque vendesse o somministrasse alcolici. Il suo rilascio richiedeva una procedura separata rispetto alla SCIA commerciale, con tempi e adempimenti aggiuntivi che gravavano soprattutto sulle piccole imprese.
Cosa cambia con il D.Lgs. 43/2025
Il decreto ha riscritto l'art. 29 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995), eliminando l'obbligo della licenza per le attività di vendita e somministrazione al dettaglio sul territorio nazionale. Il nuovo meccanismo funziona così:
L'imprenditore indica semplicemente nella SCIA che l'attività prevede la vendita o somministrazione di alcolici
È il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) a trasmettere d'ufficio la comunicazione all'ADM
Non è più necessario presentare una domanda separata né attendere il rilascio di alcun titolo abilitativo specifico
Chi deve ancora richiedere la licenza
L'obbligo rimane solo per alcune categorie particolari, ossia:
Esercenti impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e bevande alcoliche soggette ad accisa
Gestori di depositi di alcole completamente denaturato superiori a 300 litri, limitatamente alle operazioni intra-UE come speditore o destinatario certificato
Per la stragrande maggioranza delle imprese del commercio e della ristorazione, dunque, l'adempimento è definitivamente soppresso.
Cosa fare ora
Se la tua attività rientra tra quelle esonerate, non devi fare nulla di speciale: è sufficiente che la prossima SCIA o aggiornamento di attività riporti correttamente il riferimento alla somministrazione/vendita di alcolici.
Se invece operi nel settore della produzione, trasformazione o deposito, ti invitiamo a contattare lo Studio per valutare se il tuo caso specifico ricada ancora nell'obbligo autorizzativo.