L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha chiarito che l’erogazione mensile del TFR in busta paga è illegittima anche se c'è l'accordo tra le parti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Questa prassi, adottata da alcune aziende per “agevolare” i lavoratori o semplificare la gestione del trattamento di fine rapporto, comporta importanti rischi ispettivi e contributivi, che ogni datore di lavoro deve conoscere.
Il TFR è una retribuzione differita
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), regolato dall’art. 2120 del Codice Civile, è una quota della retribuzione annuale che matura nel tempo e viene corrisposta solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
La legge consente l’anticipo del TFR solo in casi specifici:
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Spese sanitarie straordinarie,
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Acquisto o ristrutturazione della prima casa,
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Presenza di almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
In tutti gli altri casi, l’erogazione anticipata non è ammessa.
Ogni prassi aziendale che prosegue tale modalità oltre il termine previsto non ha più base legale.
Quali rischi per l’azienda?
Contributivi e fiscali
Le somme erogate in modo illegittimo come TFR mensile possono essere riqualificate come retribuzione ordinaria, con obbligo di:
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versamento integrale dei contributi INPS,
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assoggettamento a tassazione ordinaria.
Accertamenti ispettivi
L’INL, in sede di verifica, può:
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disconoscere l’erogazione anticipata del TFR,
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intimare la ricostituzione del fondo per le quote indebitamente versate,
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adottare il provvedimento ex art. 14 del D.Lgs. 124/2004.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative fino a 3.000 euro per ogni infrazione accertata.