Il termine “nuovo iscritto IVS dal 01/01/1996” si riferisce a quei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi previdenziali per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996, e che quindi non possedevano alcuna anzianità contributiva a tale data.
Questo status comporta alcune regole specifiche:
Si applica il massimale contributivo: per questi lavoratori, esiste un tetto massimo annuale (aggiornato ogni anno) sulla base imponibile su cui vengono calcolati i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti). La parte di reddito che eccede il massimale non è soggetta a contributi e non viene conteggiata per il calcolo della futura pensione.
Il limite riguarda solo chi non aveva alcuna contribuzione previdenziale versata prima del 1/1/1996. Chi invece aveva almeno un giorno di anzianità contributiva prima di questa data non è considerato “nuovo iscritto”.
In pratica:
Chi si qualifica come “nuovo iscritto IVS” ha una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo e solo sui redditi entro il massimale fissato annualmente.
Questo stato è stato introdotto dalla riforma pensionistica italiana (Legge Dini, agosto 1995) e ha l’obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, limitando l’importo massimo percepibile come pensione da chi entra nel sistema dopo il 1995.
Se si tratta di artigiani o commercianti nuovi iscritti post-1996, la regola standard è “con ragguaglio al 1° scaglione”, salvo che una norma speciale (es. regime contributivo agevolato per forfettari) disponga diversamente.
Se invece parliamo di gestioni a percentuale pura senza minimale (es. Gestione Separata INPS), allora si usa “senza ragguaglio”.