Molti medici che esercitano la libera professione, anche all’interno di strutture accreditate, si chiedono se siano tenuti a versare il contributo previdenziale del 4% all’ENPAM.
Vediamo insieme quando questo contributo è dovuto, quali sono le eccezioni e cosa prevede la normativa in materia.
Attività privata o prestazioni in convenzione?
Il contributo del 4% è previsto dal Regolamento ENPAM per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in regime di convenzione o accreditamento con il SSN, anche da parte di medici non direttamente convenzionati.
In particolare, è dovuto se:
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la prestazione è eseguita in una struttura accreditata o convenzionata;
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il paziente accede con impegnativa del SSN;
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la prestazione viene fatturata al Servizio Sanitario (tramite ASL, Regione, ecc.).
In questo caso, il medico – anche se libero professionista – è considerato "specialista esterno" e deve versare il 4% all’ENPAM.
Se il medico svolge solo attività privata?
Se invece il medico:
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non è convenzionato con il SSN;
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non eroga prestazioni con impegnativa;
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e riceve pagamenti direttamente dal paziente (attività completamente privata),
allora non è tenuto al versamento del 4%, nemmeno se esercita all’interno di una struttura accreditata.
È possibile addebitare il 4% al paziente (rivalsa)?
No. Il contributo del 4% all’ENPAM – quando dovuto – è un onere previdenziale esclusivamente a carico del medico.
Non è prevista alcuna forma di rivalsa nei confronti del paziente o della struttura.
Nella fattura al paziente, non può essere inserita alcuna voce relativa al contributo ENPAM.
Questo vale anche per le società mediche che, in alcuni casi, sono tenute a versare un contributo percentuale sul fatturato: si tratta comunque di un onere non trasferibile né ai pazienti né ai professionisti collaboratori.
Altri obblighi contributivi ENPAM
Indipendentemente dall’attività svolta, tutti i medici iscritti all’Ordine devono:
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versare la Quota A ENPAM (obbligatoria);
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e, se svolgono attività libero-professionale, anche la Quota B, calcolata sul reddito netto dichiarato ai fini fiscali.
Conclusione
Il contributo del 4% all’ENPAM si applica solo alle prestazioni rientranti nel circuito del SSN.
I medici che svolgono esclusivamente attività privata – anche se operano in strutture accreditate – non sono soggetti a questo obbligo.
In ogni caso, è essenziale valutare correttamente la propria posizione previdenziale per evitare errori nei versamenti e gestire correttamente le fatture ai pazienti.