Fattura elettronica tardiva: cumulo giuridico
Qualora si decidesse di non sanare la violazione ma di attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si potrebbe avvalere dell’istituto del cumulo giuridico.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs 472/1997 e prevede:
- Una sanzione minima editabile pari a 250 euro;
- Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo. Pertanto un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento, l’importo della sanzione può essere ridotto di 1/3 se si rinuncia ad impugnare l’avviso dello stesso.
Pertanto se ci si avvale della definizione delle sanzioni ex art. 16 c. 3 del Dlgs. 472/1997, nel nostro esempio avremo:
- Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
- Euro 250,00 in caso di aumento del 200%.
Confronto ravvedimento operoso vs cumulo giuridico
Vediamo con un esempio quando conviene utilizzare il ravvedimento operoso per sanare la violazione o attendere l’avviso di accertamento dell’Agenzia ed avvalersi dell’istituto del cumulo giuridico.
Ipotizziamo il caso in cui abbiamo emesso tardivamente 15 fatture e che le stesse non abbiamo inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva.
Qualora tu decidessi di sanare la violazione con il ravvedimento operoso, le sanzioni saranno le seguenti:
- Ravvedimento entro 90 giorni: la sanzione sarà nella misura di 27,78 per ciascun documento;
- Ravvedimento oltre i 90 giorni: la sanzione sarà nella misura di 31,25 per ciascun documento.
Pertanto, nella prima ipotesi, ovvero ravvedimento operoso entro 90 giorni, la sanzione totale sarà pari ad 416,70 euro ( 27,78 *15ft).
Mentre nella seconda ipotesi, ovvero ravvedimento operoso oltre i 90 giorni, la sanzione totale sarà pari ad 468,75 euro ( 31,25 *15ft).
Qualora tu decidessi di non sanare la violazione ma di aspettare l’avviso di accertamento, si avrebbero le seguenti sanzioni con il cumulo giuridico:
Sanzione minima edittale pari ad Euro 250,00;
Aumento dal 25% al 200% prevista per la continuazione come da comma 1 del citato articolo, quindi un aumento che va da Euro 62,50 ad Euro 500,00.
L’importo così ottenuto va da un minimo di euro 312,50 [+25%] ad un massimo di euro 750,00 [+200%].
La percentuale di aumento applicata dall’Agenzia delle Entrate varierà in funzione del numero delle fatture.
Tuttavia una volta arrivato l’avviso di accertamento, se quest’ultimo non viene contestato si ha la riduzione delle sanzioni di 1/3.
Pertanto l’importo finale da corrispondere sarà pari:
- Euro 104,17 in caso di aumento del 25%;
- Euro 250,00 in caso di aumento del 200%
Dall’esempio si evince chiaramente che in questo caso non convenga applicare il ravvedimento operoso ma aspettare l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Qu di seguito un prospetto riepilogativo che evidenzia quando convenga applicare il ravvedimento operoso e quando invece conviene aspettare l’avviso di accertamento.
N° ft. | Ravv. entro 90 giorni | Ravv. oltre 90 giorni | Cumulo +25% | Riduzione 1/3 | Cumulo + 200% | Riduzione 1/3 |
4 | 112,12 euro | 125 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
9 | 250,22 euro | 281,25 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
15 | 416,70 euro | 468,75 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
200 | 5.556 euro | 6.250 euro | 312,50 euro | 104,17 euro | 750 euro | 250 euro |
Dalla tabella si evince che fino a 9 fatture emesse tardivamente è più conveniente sanare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Mentre sopra le 9 fatture è più conveniente aspettare l’eventuale avviso dell’Agenzia delle Entrate che applica il cumulo giuridico.