Le imprese minori in contabilità semplificata per cassa devono gestire le perdite su crediti in modo particolare, con deducibilità limitata a casi specifici e rinvio all’art. 101 c. 5 TUIR. La circolare 11/E/2017 dell’Agenzia Entrate chiarisce l’applicazione piena di questa norma, distinguendo tra regime “puro” e presunzione di incasso.
Normativa di riferimento
L’art. 66 TUIR regola il regime di cassa per i semplificati, rinviando esplicitamente alle regole ordinarie sulle perdite:
Art. 66 c. 2 TUIR: “Resta fermo quanto previsto dall’art. 101 c. 5 per le perdite su crediti”. Deduzione per competenza quando maturano elementi certi e precisi: fallimento, concordato preventivo, esecuzione forzata infruttuosa, decorso 6 mesi (crediti ≤2.500€) o 12 mesi (≤5.000€ per imprese più grandi).
Art. 18 DPR 600/73: distingue semplificata con registri IVA “puri” (c. 5: presunzione di incasso per annotazione) da quella con prospetto incassi/pagamenti (tassazione solo su effettivo incasso).
Art. 101 c. 5 TUIR: norma base per tutti i regimi, vieta deduzioni analitiche salvo prova di inesigibilità definitiva; niente fondi svalutazione (art. 106) per semplificati.
Prassi dell’Agenzia Entrate
Circolare 11/E/2017 (§3.2.2): art. 101 c. 5 si applica anche a crediti da ricavi tassati per presunzione ex art. 18 c. 5 DPR 600/73. Deduci per competenza nell’esercizio degli elementi certi.
Circolare 10/E/2017: nel regime di cassa puro, mancato incasso = mancato ricavo tassabile, quindi nessuna perdita deducibile.
Istruzioni Mod. Redditi: perdite in rigo RF19 col. 3 (o RG per forfettari), con documentazione probatoria obbligatoria.
Trattamento per tipo di regime
| Regime semplificata | Momento tassazione ricavo | Deducibilità perdita | Condizioni operative |
|---|
Esempio pratico: Fattura 2024 annotata in registro vendite (presunzione incasso, tassata). Cliente fallisce 2026: perdita deducibile 2026 ex art. 101, anche restando in cassa.
Passaggio di regime: gestione fondi e perdite
Da ordinaria a cassa: usa prima fondo svalutazione crediti residuo (max 5% crediti pregressi), eccedenza come perdita ex art. 101.
Da presuntiva (art. 18 c. 5) a ordinaria/cassa: crediti già tassati restano deducibili per competenza su elementi futuri.
Da cassa pura a ordinaria: crediti mai tassati diventano imponibili solo all’incasso futuro, senza perdita pregressa.
Documentazione e verifiche
Per ogni deduzione serve prova: decreto ingiuntivo non opposto, stato passivo fallimento, accordo stralcio, sollecito infruttuoso certificato. In controlli fiscali, mancanza di tali elementi azzera la deduzione.
Questa disciplina garantisce simmetria tra ricavi tassati e costi deducibili, evitando duplici vantaggi nel regime di cassa.