Regime Forfettario e Cessione di Partecipazioni: Chiarimenti e Criticità

Il regime forfettario è una forma di tassazione agevolata introdotta dalla Legge 190/2014 e modificata dalla Legge 145/2018, che prevede semplificazioni contabili e un'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le startup). Tuttavia, per accedere a questo regime, è necessario rispettare alcuni requisiti e non incorrere nelle cosiddette "cause ostative".

Il Problema della Partecipazione in una SNC

Una delle cause ostative riguarda la partecipazione in società di persone (ad esempio, una Società in Nome Collettivo - SNC). In base alla normativa vigente, chi detiene una partecipazione in una SNC non può accedere al regime forfettario fino a quando non cede la quota.

La questione chiave è: quando deve avvenire la cessione affinché il contribuente possa beneficiare del regime forfettario l'anno successivo?

L’Interpretazione Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare 9/E del 10 aprile 2019, al paragrafo 2.3.2, chiarisce che:

"Nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una SNC, se lo stesso cede le quote possedute entro la fine dell’anno precedente, potrà applicare il regime forfettario a decorrere dall’anno successivo."

Dunque, se un contribuente ha ceduto la propria partecipazione entro il 31 dicembre 2024, potrà accedere al regime forfettario dal 1° gennaio 2025.

Analisi della Normativa

La Circolare 9/E specifica che la causa ostativa si valuta nell'anno precedente a quello in cui si vuole applicare il regime. Di conseguenza, una cessione effettuata entro il 31 dicembre 2024 rimuove l’ostacolo per il 2025.

Non esiste alcuna norma che imponga un periodo di attesa più lungo per l’accesso al regime forfettario. Se il legislatore avesse voluto imporre tale vincolo, lo avrebbe specificato chiaramente.

Conclusioni e Consigli Pratici

Cessione della quota in SNC entro il 31 dicembre dell’anno precedente → Accesso al regime forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Regime Forfettario e Cessione di Partecipazioni: Chiarimenti e Criticità
Mauro D'Andria 19 febbraio 2025
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