A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
- Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
- Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate (con la risposta a interpello 24 settembre 2019 n. 389 e il principio di diritto 11 novembre 2019 n. 23) ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Si tratta di una violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro). Questo, considerato che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.
Non può ricorrere, invece, l’esimente prevista per le violazioni c.d. “meramente formali”, di cui agli artt. 10 comma 3 della L. n 212/2000 (“Statuto del contribuente”) e 6 comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/97. Tale ultima disposizione prevede, infatti, la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Tabella Riassuntiva: Sanzioni Per La Tardiva Emissione Della Fattura Elettronica
DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA | NORMA | ENTRO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA | OLTRE LA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA |
---|---|---|---|
Oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione | Sanzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 | Sanzione minima di € 250 | Dal 90% al 180% dell’Iva. Sanzione minima di € 500 |
Oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento | Sanzione ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/97 | Sanzione minima di € 250 | Dal 90% al 180% dell’Iva. Sanzione minima di € 500 |
Le sanzioni possono essere ridotte con l’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso.
Sanzioni Fatturazione Elettronica E Ravvedimento Operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso. In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Quindi, la sanzione in caso di ritardata emissione della fattura elettronica emessa entro la liquidazione periodica Iva, è pari a 27,77 euro, in caso di regolarizzazione nei 90 giorni (1/9 di 250).
Tabella Di Riepilogo: Sanzioni Fatturazione Elettronica Tardiva
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO | SANZIONI AMMINISTRATIVE |
---|---|---|
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Art. 6 co.1 D.Lgs. n. 471/97 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Art. 6 co. 1 D.Lgs. n. 471/97 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Art. 6 co. 2 D.Lgs. n. 471/97 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Violazioni solo formali | Art. 6 co. 5-bis D.Lgs. n. 472/97 | Niente sanzioni |