Sanzioni per omesso o tardivo invio autofatture elettroniche e registrazioni documenti in reverse charge

A decorrere dal primo luglio 2022 (contestualmente all’abolizione dell’esterometro) è stato introdotto l’obbligo di invio telematico allo SDI dall’autofattura elettronica.

L’autofattura elettronica deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera.

Sanzioni (come riformate dalla legge 178/2020) in caso invio tardivo, omesso o errato delle autofatture elettroniche allo SDI:

  • Sanzione pari a 2 euro per fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili 
  • La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per fattura entro il limite di 200 euro mensili) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Sanzioni per il ritardo negli adempimenti Iva relativi al “reverse charge” estero (disposti dall’articolo 17, comma 2, del decreto Iva ):

  • si applica la sanzione da 500 euro e 20.000 euro (per ciascun fornitore e ciascuna liquidazione Iva) o, alternativamente, in una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) se l’operazione non risulta dalla contabilità (articolo 6, comma 9 bis, del decreto legislativo 471/1997).
  • Ravvedimento omessa integrazione delle fatture estere:

In caso ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è ridotta “ad un ottavo del minimo.

Il ravvedimento, dunque, può essere effettuato pagando, mediante F24, l’importo di euro 63 (1/8 di 500 euro utilizzando, per la sanzione, il codice tributo 8904.

Riferimenti normativi

  • articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 471/1997
  • articolo, D. del decreto legislativo 472/1997


Sanzioni per omesso o tardivo invio autofatture elettroniche e registrazioni documenti in reverse charge
Mauro D'Andria 16 maggio 2023
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