Una SRL in liquidazione volontaria con decimi del capitale non interamente versati deve comunicare separatamente al Registro delle Imprese il versamento del residuo prima di procedere alla chiusura? Risposta chiara per consulenti fiscali e imprenditori, basata su prassi consolidate.
Procedura Corretta (Art. 2487 c.c.)
No, non è richiesta una pratica dedicata al Registro delle Imprese per il versamento del residuo capitale. Il liquidatore recupera questi crediti dai soci come parte dell'attivo (art. 2486 c.c.), includendoli nel bilancio finale di liquidazione approvato dall'assemblea (art. 2487, co. 3 c.c.). Si deposita poi il bilancio e il piano di riparto per la cancellazione (D.Lgs. 14/2019, art. 2490 c.c.), senza comunicazioni intermedie sui "decimi".
Indicazioni Camere di Commercio
Le guide ufficiali, come la tabella sanzioni del Registro Imprese (Tuttocamere), impongono la comunicazione del versamento capitale solo per società attive entro 30 giorni (art. 2630 c.c., sanzioni 10-30€), non per quelle in liquidazione dove prevale la rendicontazione nel bilancio finale. Nessuna circolare specifica richiede adempimenti autonomi sui crediti verso soci (Unioncamere note operative).
Consigli Pratici per Liquidatori
I soci restano obbligati pro-quota fino alla cancellazione (art. 2495 c.c.); post-cancellazione, creditori agiscono direttamente entro i limiti del riparto (art. 2495-bis c.c.). Verificate il bilancio finale per riflettere tutti i crediti e procedete al deposito telematico via notaio/commercialista per evitare irregolarità locali.